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PROCEDURE PER ISTITUIRE IL CAE

 

Se lavorate in una multinazionale avete diritto ad istituire il CAE.

 

 

 

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1. Verifica dei requisiti

  • L’azienda occupa piu’ di 1000 dipendenti in Europa?
  • Possiede almeno 2 stabilimenti che occupano piu’ di 150 dipendenti in 2 paesi della UE?

Se si, passiamo al punto 2

2. Ricerca delle informazioni relative alla ubicazione delle unita’ produttive e alla loro dimensione

  • In quali paesi della UE l’azienda ha unita’ produttive e eommerciali?(questi dati si richiedono alla direzione o si deducono dal bilancio annuale, o se l’azienda ha il sito web, da internet)
  • Quanti dipendenti sono occupati in ciascuna unita’?
  • Cosa si produce o si commercializza in ciascuna unita’?

Abbiamo tutto? Passiamo al punto 3! 

  1. Incontro con r.s.u., spiegazione direttiva e invio lettera formale di richiesta di apertura del negoziato
  2. Incontro informale con la direzione sulla direttiva 94/45

5. Invio della lettera di apertura del negoziato

  1. Composizione della Delegazione Speciale di
  2. Negoziazione

  3. Convocazione della DSN
  4. Negoziato
  5. Accordo CAE
  6. Nomina componenti
  7. Formazione dei componenti (progetto FIM)
  8. Valutazioni sul funzionamento del CAE

Tutti i materiali relativi ai CAE (direttiva, accordo interconfederale, esempi, modelli, lucidi, schede di valutazione ) sono forniti dall’ufficio internazionale

 

STRUMENTO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO

Lettera di apertura del negoziato

Nome direttore responsabile risorse umane

Indirizzo direzione

Milano, xxxxxx 199x

Gentile Direzione,

il 22 settembre 1994, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la direttiva n°94/45 riguardante l’istituzione di comitati aziendali europei (CAE) o di procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Il CAE vuole essere un nuovo strumento di comunicazione e di dialogo tra direzione centrale della multinazionale e i rappresentanti dei dipendenti delle diverse realta’ produttive e commerciali facenti capo alla stessa multinazionale.

La direttiva in Italia e’ stata recepita tramite accordo interconfederale del 6 novembre 1996.

In base alla direttiva e all’accordo interconfederale, tutte la aziende multinazionali che occupano piu’ di 1000 dipendenti nell’Unione Europea ed hanno almeno 2 stabilimenti localizzati in 2 paesi dell’Unione in cui siano occupati piu’ di 150 dipendenti, devono avviare i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori per istituire il CAE e hanno 3 anni di tempo per concludere il negoziato.

Tra le aziende multinazionali interessate all’attuazione della direttiva vi e’ la XXXX

Con la presente, i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti XXXX in Italia e in XXXX, sollecitano alla Direzione Aziendale Centrale del gruppo ubicata a XXXX, l’apertura dei negoziati per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo XXXX, conformemente all’art.5 della direttiva 94/45/UE del Consiglio entrata in vigore il 22 settembre 1996 e conformemente all’art.5 dell’Accordo Interconfederale del 6 novembre 1996 che ha recepito la direttiva in Italia.

A seguito della riunione dei rappresentanti dei lavoratori e funzionari sindacali XXX tenutasi a XXXX il XXX, i partecipanti hanno deciso di avviare con la direzione tale negoziato e hanno istituito a tal fine il gruppo speciale di negoziazione.

La delegazione speciale di negoziazione e’ composta da XX persone (xxx italiani, xxx) ed e’ stata incaricata dai lavoratori di incontrare la direzione e di negoziare con essa a nome di tutti i lavoratori XXX in Europa l ‘accordo che istituira’ il CAE XXXX.

 

La presente lettera e’ quindi l’atto ufficiale con cui richiediamo l’apertura dei negoziati.

Facciamo presente che la direzione XXXX dovrebbe convocare l’ incontro con il gruppo negoziante entro 6 mesi a partire dalla data di invio della presente lettera.

 

In attesa di un vostro riscontro, vi porgiamo i nostri migliori saluti,

 

per stabilimento italiano XXX per stabilimenti esteri

Uffici internazionali FIOM FIOM UILM

STRUMENTO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO

 LETTERA DI NOMINA DEL COMPONENTE ITALIANO NELLA DSN

 

XXXXX

  • Sig.
  •  

Via XXXXX

XXXXXX

Milano, XX YYY XX

Oggetto: CAE XXXX- nomina rappresentante italiano nella DSN

Gentile Direzione,

facendo riferimento all’Accordo Interconfederale del 6.11.1999 (art. 6 comma secondo; art.5; art.3) per il recepimento della direttiva 94/45 riguardante l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie, le organizzazioni sindacali FIM FIOM UILM congiuntamente con le Rappresentanze Sindacali Unitarie della XXXXX nominano XXXXXXX ZZZZZ come rappresentante italiano della Delegazione Speciale di Negoziazione legittimata a negoziare l’accordo che istituira’ il Comitato Aziendale Europeo.

Cordialmente,

FIM FIOM UILM Le R.S.U.

 

STRUMENTO ESEMPIO

 ACCORDO SULL’ISTITUZIONE

DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO

PRESSO IL GRUPPO ..........

 

 Tra la direzione del Gruppo XXXXX e i rappresentanti dei lavoratori dei differenti stabilimenti produttivi e filiali commerciali XXXXX in Europa e’ stato concordato quanto segue:

Articolo 1. Costituzione del Comitato Aziendale Europeo

In base alla direttiva 94/45 del Consiglio dell’Unione Europea del 22.09.1994 sull’informazione e consultazione dei dipendenti di multinazionali ed avendo riguardo alle attività europee del Gruppo XXXX, le parti contraenti concordano che venga istituito un Comitato Aziendale Europeo quale organismo di informazione e dialogo per tutti i lavoratori occupati nel Gruppo XXXX.

Articolo 2. Funzione del CAE

Il Comitato Aziendale Europeo consentirà lo scambio di informazioni e la discussione su materie economiche, sociali ed industriali ed in particolare modo su:

- struttura del gruppo

- situazione economica e finanziaria del gruppo

- evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite

- situazione e evoluzione probabile dell’occupazione

- investimenti

- cambiamenti fondamentali riguardanti l’organizzazione

- introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi

- trasferimento di produzione

- fusioni, diminuzioni delle dimensioni o chiusura di imprese, di stabilimenti o di parti importanti degli stessi

- licenziamenti collettivi

- attività di formazione e di perfezionamento professionale

- andamento dell’orario di lavoro

- pari opportunita’

Articolo 3. Composizione del Comitato Aziendale Europeo

Il Comitato Aziendale Europeo si compone di 22 membri e il numero dei rappresentanti dei singoli paesi si determina come segue:

Paese Occupati Numero di componenti nel CAE

Italia XXXXX XXXXXXXXX

I componenti del CAE saranno designati o eletti dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle rappresentanze dei lavoratori riconosciute all’interno del gruppo, secondo le leggi e le prassi vigenti in ogni paese.

XXXX rappresentanti supplenti saranno ugualmente designati secondo il medesimo criterio di composizione; essi parteciperanno alle riunioni del Comitato Aziendale Europeo solo in caso di assenza o in sostituzione del componente effettivo.

Qualora nel periodo di vigenza dell’accordo, intercorrano dei cambiamenti nella struttura del Gruppo, la composizione del Comitato Aziendale Europeo sarà modificata.

Articolo 4. Durata del mandato

I membri del CAE resteranno in carica per 4 anni.

Qualora un membro lasci l’azienda, si provvederà a designare o eleggere un nuovo membro.

Articolo 5. Comitato Ristretto

Il Comitato Aziendale Europeo provvederà ad eleggere tra i suoi membri un Comitato Ristretto ed eventualmente ad approvare un regolamento per il suo funzionamento.

Il Comitato Ristretto sara’ composto da1 Segretario e 2 coordinatori, tutti eletti tra i componenti del CAE.

Il Comitato Ristretto avrà la funzione di pattuire con la direzione del Gruppo l’ordine del giorno delle riunioni del CAE e svolgerà le mansioni di coordinamento tra i membri del CAE.

Il Comitato Ristretto provvederà a redigere il protocollo di ciascuna riunione del CAE nelle diverse lingue e si preoccuperà di inviarlo ai singoli membri.

Articolo 6. Riunioni del Comitato Aziendale Europeo

Il Comitato Aziendale Europeo si riunirà una volta all’anno per due giorni. Il primo giorno e’ destinato alla riunione tra i rappresentanti dei lavoratori e il secondo all’incontro ufficiale con la direzione.

La direzione assicurera’ l’interpretazione nelle diverse lingue dei membri del CAE come anche la traduzione dei documenti salienti preparati e/o diffusi durante l’incontro.

Luogo, data, mese e ordine del giorno saranno decisi dalla direzione in accordo con il Comitato Ristretto.

Articolo 7. Presenza degli Esperti

I membri del Comitato Aziendale Europeo possono invitare a partecipare alla riunione preparatoria e alla riunione ufficiale degli esperti, non superiori al numero di 3.

Articolo 8. Incontri aggiuntivi per eventi straordinari

Qualora subentrassero circostanze straordinarie aventi ripercussioni notevoli sugli interessi dei lavoratori, i membri del Comitato Aziendale Europeo possono chiedere alla direzione del gruppo incontri aggiuntivi.

Articolo 9. Finanziamento

Sono a carico dell’azienda i costi relativi alla riunione del Comitato Aziendale Europeo e alla riunione preparatoria (spese di viaggio, soggiorno, traduzioni e documentazioni).

I membri del Comitato Aziendale Europeo, per partecipare alla riunione preparatoria e all’incontro ufficiale, usufruiranno dei permessi retribuiti limitatamente al tempo di trasferimento e di riunione.

Articolo 10. Campo di applicazione dell’accordo

L’accordo si applica a tutti i lavoratori delle società di cui il Gruppo XXXX controlla piu’ del 50% del capitale sociale e che operano nei settori di attività caratterizzati dalla presenza di attività lavorative oltre che in Italia in almeno in altri due stati membri dell’Unione Europea.

Articolo 11. Compatibilità con le istanze nazionali

Il Comitato Aziendale Europeo non sostituisce le istanze esistenti a livello nazionale per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.

Articolo 12. Tutela dei membri del Comitato Aziendale Europeo

Per l’esercizio delle loro funzioni, ai membri del CAE sono riconosciute le stesse garanzie e le stesse protezioni previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazioni e dalla prassi vigente nei paesi in cui sono occupati.

Articolo 13. Obbligo di segretezza

I membri del Comitato Aziendale Europeo, i loro supplenti e gli esperti sono tenuti a non divulgare alcuna informazione che venga loro fornita in via riservata dalla direzione. Tale obbligo sussiste anche allo scadere del mandato.

Articolo 14. Durata dell’accordo

Il presente accordo avrà una durata di 4 anni a partire dalla data della firma ed e’ automaticamente rinnovato salvo disdetta scritta di una delle parti entro 6 mesi dalla data di scadenza.

Data

Firma

Rappresentante Direzione Gruppo Rappresentanti dei Lavoratori

Italia